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ASAPS.IT (www.asaps.it)
-Roma
Era ebbro dopo l’incidente, ma la colpa è dello sciroppo della tosse, alcolico al 96%
Ma una sbronza medica non è uguale alle altre? Le perplessità dell’Asaps
(ASAPS) ROMA, 5 febbraio 2008 – Ci si può ubriacare di sciroppo per la tosse? Pare proprio di sì, ma la necessità di sottoporsi a cure mediche con la bevanda medicamentosa legittima qualcuno, risultato poi ebbro all’etilometro, a mettersi al volante di un’auto? O meglio: se uno è ebbro di vino, birra o superalcolico, non può esserlo anche di sciroppo della tosse, con tutti gli effetti della “ciucca”? Ad occhio e croce diremmo di sì, ma un’altra sentenza destinata a far discutere, emessa da un Giudice di Pace, sembra smentire quella che a noi pare un’ovvia conseguenza. Ci riferiamo al caso di un artigiano romano di 58 anni, risultato positivo all’etilometro a seguito di un incidente stradale: l’evento, avvenuto il 19 gennaio scorso, sarebbe stato dovuto – secondo il suo racconto – ad un improvviso malore occorsogli mentre stava percorrendo il Grande Raccordo Anulare di Roma, a seguito del quale la sua auto, priva di controllo, andò a schiantarsi sul New Jersey. La pattuglia della Polizia Municipale giunse sul posto e come prescrive l’ordine di servizio l’uomo venne sottoposto a controllo etilometrico, che evidenziò una soglia alcolica superiore a quella prevista dalla legge: dunque, ritiro di patente e denuncia a piede libero. Gli avvocati dell’indagato, però, hanno presentato un ricorso al Giudice di Pace per richiedere la sospensione della sanzione accessoria relativa alla patente, ritirata in attesa delle decisioni della Prefettura ed avviata alla decurtazione di 10 punti, motivando l’istanza una spiegazione piuttosto insolita: l’uomo risultò in ebbrezza alcolica perché aveva appena ingurgitato uno sciroppo sedativo della tosse, di quelli composti al 96% di alcol.

(*) Dunque, se doveva curarsi con quello sciroppo, la sua ebrietà era perfettamente spiegata. Bene: ma allora, aggiungiamo noi, la sua ebbrezza è diversa da quella delle altre? Insomma, non avrebbe dovuto l’indagato, al quale il GDP ha restituito la patente (ma resta pendente il procedimento penale per guida in stato di ebbrezza, per il quale è competente il Giudice Monocratico), esimersi dal mettersi alla guida di un veicolo sapendo di essere ubriaco, anche se per un giustificato motivo? Insomma, la sua tosse poteva costare davvero cara a qualcun altro, rafforzando la nostra idea che su questo argomento ci sia un bisogno tremendo di informazione. Peraltro, se l’uomo deve l’incidente ad un malore (e non all’ebbrezza), non dovrebbero esser venute meno le condizioni psicofisiche relative al mantenimento del diritto alla guida? La parola dovrebbe passare, secondo noi, agli esperti. E magari, sulle avvertenze e modalità d’uso di farmaci come questi, scrivere chiaramente che la loro assunzione interagisce con attività come la guida. (ASAPS) (*)
 
(*) Nota di Roberto Argenta: non esistono sciroppi per la tosse con una gradazione alcolica del 96%. Questo definizione è un artificio verbale dell’avvocato, in cui è caduto il Giudice di Pace. L’alcol usato come eccipiente è titolato al 96%, ma questo non significa niente per la gradazione alcolica dello sciroppo. Ciò che conta è ovviamente la sua diluizione. Ho fatto una breve ricerca o non ho trovato nessun sciroppo, contenente destrometorfano con una gradazione superiore a 10°. (Neoborocillina 5% , Tossoral 7%). Il farmaco in questione è probabilmente l’Honeytuss, in quanto indica come eccipiente l’alcol al 96%, senza peraltro indicarne la quantità per 100 grammi.
I dosaggi indicati degli sciroppi non superano, di regola, i pochi millilitri per assunzione. Nel caso specifico il principio attivo (destrometorfano bromidrato) ad un dosaggio più alto da spesso delle vere e proprie allucinazioni, non è molto facile abusarne.
Nella mia nota su questo caso, nella rassegna stampa del 1 febbraio, non avevo specificato questa osservazione pensando fosse scontata. Poi ho visto che questo errore è spesso riportato in un gruppo di discussione http://groups.google.com/group/it.discussioni.consumatori.tutela/browse_thread/thread/a1da93e660d428a5, .
A ben vedere, tuttavia, non dovrebbe neppure essere questo l’argomento di discussione. La questione fondamentale rimane che, così come non ha importanza la modalità e la qualità degli alcolici, per la addivenire ad uno stato di ebbrezza, allo stesso modo non è pensabile che si possa fare delle eccezioni, per la guida in stato di ebbrezza, in relazione a come è stato assunto l’alcol. Non volendo pensare che da parte dei Giudici di Pace ci sia troppa faciloneria, può essere che la confusione derivi dal ritenere l’uso dei farmaci prescritti non punibile. Per gli psicofarmaci di fatto è così.

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