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Risarcimento diretto delle assicurazioni - da AIFVS.onlus il 11/12/2005 * 18:55 Dal sito: www.altalex.com Risarcimento diretto ovvero come eliminare un’intera categoria professionale Articolo di Fabio Quadri 10.12.2005 Le spese sostenute dal danneggiato per consulenza e assistenza professionale diverse da quelle medico-legale non devono considerarsi spese accessorie; ovvero, il danneggiato se vuole rivolgersi all’avvocato lo deve fare a proprie spese.... IL REGOLAMENTO AL RISARCIMENTO DIRETTO EX ART. 150 C.D.A. Ovvero, come eliminare un’intera categoria professionale e calpestare i diritti dei danneggiati.
Il Governo, ovvero il Ministro delle Attività Produttiva, ho oramai scelto una strada ben precisare: avere come unico interlocutore ufficiale le Associazioni dei Consumatori (che sono cosa ben diversa dai consumatori), nonché quale “suggeritore” le compagnie assicuratrice. I danneggiati, le vittime della strada e i professionisti che tutelano costoro non solo sono stati ignorati ma ora, questi ultimi, vogliono proprio essere eliminati. La prova provata di quanto sopra (sempre ammesso che ce ne fosse bisogno) l’abbiamo ora avuta con la presentazione del regolamento previsto dell’art. 150 del Codice delle Assicurazioni. Innanzitutto, il Ministro Scajola ha scelto, ancora una volta, di comunicare d’aver inviato il regolamento al Consiglio di Stato per l’approvazione (che dovrebbe avvenire il 12 dicembre 2005) in occasione del Cinquantesimo anniversario dell’Unione Nazionale Consumatori. Quando i rappresentanti dell’avvocatura, mai interpellati, hanno richiesto copia di detto regolamento, gli è stato rifiutata. Solo grazie a qualche collega avvocato che collabora attivamente con le compagnie assicuratrici (e che pertanto già lo avevano) siamo riusciti ad ottenerne una copia. Comunque, polemiche a parte, la lettura del regolamento evidenzia alcuni elementi ben precisi:
Credo sia invece evidente come, al contrario, al danneggiato, ma anche all’assicurato, il risarcimento diretto porterà solo svantaggi rispetto al sistema attuale. Vediamo quali.
L’art. 5 del Regolamento prevede che il danneggiato, che si ritiene non responsabile del sinistro, rivolga la richiesta di risarcimento alla propria impresa assicuratrice mediante raccomandata r.r., fax o telegramma. In primo luogo è palese come tale procedura, in confronto all’attuale C.I.D., penalizzi il danneggiato -il quale oggi si limita a consegnare copia della C.A.I. alla propria compagnia assicuratrice- poichè, con il nuovo Codice, dovrà anche inviare una richiesta di risarcimento. Datosi che è noto che nel sistema attuale, quando non si applica la procedura C.I.D., la raccomandata viene inviata non dal danneggiato direttamente ma dal proprio agente o dal proprio patrocinatore, ci si deve chiedere se col nuovo sistema gli agenti assicurativi (che saranno l’unico interlocutore col danneggiato) provvederanno ad auto-inviarsi la raccomandata di richiesta. Naturalmente, poi, la richiesta di risarcimento dovrà sottostare ad una formalità ben precisare, ovvero contenere tutta una serie di elementi così come elencati all’art. 6 del Regolamento.
Nel sistema attuale, i tempi concessi per la liquidazione alla compagnia assicuratrice sono di giorni 30 in caso di constatazione amichevole sottoscritta, o giorni 60 dalla ricezione della richiesta di risarcimento nella procedura ordinaria. Il Regolamento al risarcimento diretto prevede ora, invece, che la compagnia assicuratrice, ricevuta la richiesta di risarcimento (sempre ammesso che l’abbia ricevuta), se questa è incompleta (come avviene nel 90% dei casi) abbia trenta giorni di tempo per chiedere al danneggiato l’integrazione degli elementi mancanti. Si deve notare che, ad esempio, nel caso di danni fisici, il danneggiato, se ha subito una invalditià permanente, deve allegare anche una copia della relazione medico legale alla richiesta di risarcimento. Quindi, ottenute tali integrazioni, prima di fare l’offerta, la compagnia ha altri 60 giorni di tempo nel caso di danno alle cose (30 se la C.A.I. è firmata) ed addirittura 90 giorni in caso di lesioni. Concretamente, quindi, nel caso di danno alle cose i tempi concessi alla compagnia per fare l’offerta (non per liquidare, poiché per questo si devono aggiungere altri 15 giorni previsti dall’art.149) diventano i seguenti.: -30 giorni di tempo dalla ricezione della raccomandata per chiedere le integrazioni e i chiarimenti necessari; ricevuti questi chiarimenti (e si deve considerare anche il tempo necessario al danneggiato per fornirli detti chiarimenti) altri 60 giorni di tempo. Possiamo supporre, quindi, almeno 100 giorni per il danno a cose. Senza contare il fatto che la compagnia potrebbe ripetere nel tempo diverse volte la richiesta di chiarimenti; -per i danni fisici, una volta ricevuta la relazione medico legale dal danneggiato (e cioè, per le lesioni più lievi almeno 90 giorni dal sinistro, per quelli più serie anche 180 ma fino a 360 giorni e oltre, dovendo attendere la stabilizzazione dei postumi) , altri 90 giorni per fare l’offerta. E’ lecito, pertanto, supporre che in caso di lesioni alla compagnia è concesso un termine minimo per fare l’offerta di giorni 180. Ma questo nei casi più semplici. Ma non è tutto. Qualora tale offerta non sia ritenuta congrua, attesi altri 15 giorni per ricevere materialmente la liquidazione, il danneggiato potrà (così dice l’art.149 del Codice) intraprendere l’azione direttamente nei confronti della propria compagnia. Ovvero, mentre col sistema attuale, per il danno a cose, al sessantunesimo giorno si può intraprendere la, giusta, azione giudiziale, nel caso del risarcimento diretto questo termine è posticipato a dismisura. Se poi il danneggiato, terminato tutto questo lungo iter d’attesa, decidesse d’intraprendere l’azione, non nei confronti della propria compagnia, ma nei confronti del civile responsabile ex art. 145 del Codice, dovrebbe ex novo far decorrere tutti i termini, così come previsto anche dall’art. 148. In sostanza si rischia che per un semplice danno a cose debba passare almeno un anno prima di poter procedere con l’azione giudiziale nei confronti del responsabile civile e, nel caso di lesioni, molto di più.
Con l’art.9 del Regolamento si è appalesato quanto si voleva ottenere: l’eliminazione totale di diritti di assistenza legale a favore dei danneggiati. Infatti, è previsto che le spese sostenute dal danneggiato per consulenza e assistenza professionale diverse da quelle medico-legale non debbano considerarsi spese accessorie; ovvero, il danneggiato se vuole rivolgersi all’avvocato lo deve fare a proprie spese. Credo che non serva essere esperti di diritto per capire che ciò violi due norme fondamentali previste dalla carta costituzionale: il diritto alla parità di trattamento ed il diritto alla difesa. Non voglio in questa sede dilungarmi oltre circa l’incostituzionalità del risarcimento diretto, avendo già avuto modo di trattare l’argomento con altri articoli. Ma quello che voglio sottolineare in questa sede è il fondo che ha toccato chi ha redatto il regolamento. Infatti, il primo comma dell’art. 9 prevede che l’assistenza tecnica (prima data dagli avvocati), al fine d’ottenere la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno, debba essere fornita proprio dalla compagnia assicuratrice che deve effettuare il risarcimento!!! Cioè la stessa compagnia assicuratrice che deve pagare dovrebbe suggerire al danneggiato come fare per ottenere un giusto (o maggiore) risarcimento? Chissà perché ma mi sembrava di ricordare che le compagnie assicuratrice fossero società a fini di lucro e non enti di beneficenza. O al Governo non se ne sono accorti? Social
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